LA CILA

Dal 2010 è possibile realizzare i tipici interventi di manutenzione straordinaria come la ristrutturazione di un appartamento con la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA). 

La CILA viene presentata da un tecnico abilitato che redige i disegni di progetto e predispone l'asseverazione contenente la descrizione degli interventi da realizzare.

Gli interventi subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata sono principalmente ricadenti nella manutenzione straordinaria e nel restauro e risanamento conservativo senza interventi strutturali.

Si trattano di un numero molto ampio di lavori, quali a titolo esemplificativo:


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Art. 3 comma 1 lett.b del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico sull’edilizia.

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici 0e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Art. 6-bis comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico sull’edilizia.

 La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.