La SCAg (Segnalazione Certificata per l'Agibilità) è il documento che attesta l'esistenza, in un immobile, delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di conformità degli impianti installati. Deve sempre essere richiesto a seguito di interventi di nuova costruzione, sopraelevazioni e ricostruzioni, totali e parziali.
Il decreto legislativo emanato il 20 novembre 2016 n. 222 (c.d. Decreto SCIA 2) ha, tra l’altro, introdotto la Segnalazione certificata di agibilità, in luogo del Certificato di agibilità e dell’Attestazione di agibilità (art. 24 d.P.R. 380/2001)
Ai fini dell'agibilità, il soggetto titolare è tenuto entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, a presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.
La SCAg diviene efficace 30 giorni dalla presentazione della stessa, salvo che l'ufficio richieda integrazioni documentali. In tal caso il termine ricomincia a decorrere per intero dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio di tutta la documentazione richiesta.
D.P.R 380/01 Testo unico dell'edilizia
Art. 24 (L) - Agibilità
(articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
(comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 207 del 2021)
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.