LA SCIA
La SCIA o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, si tratta di un titolo edilizio che va presentato tramite comunicazione al Municipio di competenza prima di effettuare alcune tipologie di interventi edilizi. La sua introduzione è dovuta, a livello di normativa, alla legge 122 del 2010 e, una volta entrata in vigore, trova applicazione nel campo edilizio in sostituzione di un titolo edilizio precedente: La DIA (Denuncia di Inizio Attività).
Le attività e gli interventi soggetti a SCIA sono tutti quelli che non rientrano né tra gli interventi effettuabili con il regime di edilizia libera né tra quelli per cui è richiesto il PdC (Permesso di Costruire), ad esempio:
manutenzione straordinaria, riguardante le parti strutturali dell'edificio;
apertura e chiusura di fori porta e finestre su parti strutturali esterne e interne;
costruzione di scale interne o esterne;
sostituzione e rifacimenti di tetti e solai;
costruzione di balconi e terrazzi.
modifica delle facciate, anche su parti non strutturali.
+39 320 294 8200
Art. 3 comma 1 lett.b del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico dell’edilizia
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici 0e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;