Le case e gli appartamenti per vacanza gestite in forma non imprenditoriale sono strutture costituite da immobili arredati da destinare all’uso turistico ed all’interno delle quali non possono esservi persone residenti né domiciliate. Tali strutture sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e sono ubicate in uno o più stabili nello stesso territorio del Comune di Roma. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero di case e appartamenti per vacanze sia pari o superiore a 3
Le case e gli appartamenti per vacanze rispettano i requisiti minimi e strutturali e funzionali previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria sul territorio del Comune di Roma e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici. Inoltre, non hanno più obbligo di avere i periodi di inattività di durata obbligatoria.
Tali strutture possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.
Per avviare o modificare l’attività ricettiva di casa ed appartamento vacanza in forma non imprenditoriale – con un massimo di n. 2 immobili – la persona fisica deve trasmettere in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Ricettive una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) oggetto dell’attività mediante il servizio www.suaproma.comune.roma.it
Il modello della S.C.I.A. disponibile on-line contiene tutte le dichiarazioni e gli allegati atti a dimostrare il possesso dei requisiti funzionali e strutturali necessari per lo svolgimento dell’attività ricettiva.
E’ possibile avviare l’attività lo stesso giorno dell’invio della S.C.I.A.
Inoltre, dovrà allegare per ogni casa ed appartamento per vacanza alla Segnalazione anche la seguente documentazione:
relazione tecnica, asseverata mediante firma digitale da tecnico iscritto all’albo o all’ordine professionale, dei locali – su apposito modello di Roma Capitale - attestante la conformità della struttura alla normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, sicurezza energetica e igiene e sanità;
planimetria asseverata, mediante firma digitale da tecnico iscritto all’albo o all’ordine professionale dei locali oggetto dell’esercizio, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell’altezza, delle superfici finestrate, del numero dei posti letto, dei vani comuni e delle eventuali aree di pertinenza;
attestazione della comunicazione formale all’Amministratore di condominio ove lo stesso sia costituito, dell’attività che si intende svolgere nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari;
la tabella riepilogativa contenente i requisiti minimi funzionali e strutturali indicati negli Allegati del vigente Regolamento Regione che disciplina l’esercizio ricettivo.